LE VENDITE GIUDIZIARIE
Tutti possono partecipare
alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista.
Ogni
immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli
oneri fiscali (IVA, Imposta di Registro, cancellazione di formalità pregiudizievoli),
con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.), salvo che per
le spese di cancellazione di formalità pregiudizievoli. La vendita non è gravata
da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo
del prezzo e oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del
Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione.
Le spese di trascrizione e cancellazione sono interamente a carico della procedura.
Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura
il Giudice ordina l’immediata liberazione. L’ordine di sfratto è immediatamente
esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni.
MODALITA’ DI
PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE
Le offerte
di acquisto dovranno essere presentate all’Ufficio Vendite Immobiliari del Tribunale
di Montepulciano, ovvero al Notaio delegato, entro le ore 12 del giorno precedente
la data della vendita. Se vi è Notaio delegato, l’offerta va presentata esclusivamente
a quest’ultimo.
2)
L’offerta dovrà contenere:
-
il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale,
domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile
(non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive
l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita.
Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere
indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta
dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;
-
i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;
-
l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo minimo
sotto indicato a pena di esclusione, salvo quanto indicato al punto 7;
All’offerta
dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato alla cancelleria del Tribunale o al Notaio delegato (ovvero a “Fallimento N.”), per un importo pari
al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in
caso di rifiuto dell’acquisto, nonché altro assegno pari al 20% del prezzo offerto
a titolo di acconto per le spese;
L’offerta presentata è irrevocabile. Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto
del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla
vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. La persona indicata nell’offerta
come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata; in
mancanza il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minore importo
e la differenza sarà addebitata all’offerente non presentatosi.
In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo del prezzo
e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero
in caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dall’aggiudicazione.
Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito. Per il pagamento degli
oneri fiscali e spese, nella misura che sarà indicata dopo la aggiudicazione.
In caso di inadempimento,
la aggiudicazione sarà revocata e l’aggiudicatario perderà tutte le somme
versate.
In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più
alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio
più alto.
l’offerta non conforme,
per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate, resterà efficace
anche sino alla successiva vendita e potrà essere utilizzata dal giudice per determinare
il contenuto della nuova ordinanza di vendita con obbligo di partecipazione dell’offerente.
CONDIZIONI DELLA
VENDITA
La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con
tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive;
la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno
dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita
forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di
qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza
di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di
qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio,
quelli urbanistici ovvero derivanti
dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali
dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore -, per qualsiasi
motivo non considerati anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati
in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione
del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni.
L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti.
Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti
saranno cancellate a spese e cura della procedura. Se occupato dal debitore, o da
terzi senza titolo, nel decreto di trasferimento sarà ordinato l’immediato sgombero.
Ogni onere fiscale derivante dalla vendita (IVA, Imposta di Registro, cancellazione
di formalità pregiudizievoli) sarà a carico dell’aggiudicatario, fatta eccezione
per l’Invim.
La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario
dalla data di efficacia del decreto di trasferimento.
Per tutto quanto
qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.