LE VENDITE GIUDIZIARIE

Tutti possono partecipare alle vendite giudiziarie. Non occorre l’assistenza di un legale o altro professionista.

Ogni immobile è stimato da un perito del Tribunale. Oltre al prezzo si pagano i soli oneri fiscali (IVA, Imposta di Registro, cancellazione di formalità pregiudizievoli), con le agevolazioni di Legge (1^ casa, imprenditore agricolo, ecc.), salvo che per le spese di cancellazione di formalità pregiudizievoli. La vendita non è gravata da oneri notarili o di mediazione. La proprietà è trasferita dal Giudice al saldo del prezzo e oneri fiscali. La trascrizione nei registri immobiliari è a cura del Tribunale. Di tutte le ipoteche e pignoramenti, se esistenti, è ordinata la cancellazione. Le spese di trascrizione e cancellazione sono interamente a carico della procedura. Per gli immobili occupati dai debitori o senza titolo opponibile alla procedura il Giudice ordina l’immediata liberazione. L’ordine di sfratto è immediatamente esecutivo e l’esecuzione non è soggetta a proroghe o a graduazioni.

MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE

Le offerte di acquisto dovranno essere presentate all’Ufficio Vendite Immobiliari del Tribunale di Montepulciano, ovvero al Notaio delegato, entro le ore 12 del giorno precedente la data della vendita. Se vi è Notaio delegato, l’offerta va presentata esclusivamente a quest’ultimo.

2)      L’offerta dovrà contenere:

-     il cognome, nome, luogo e data di nascita, codice fiscale, domicilio, stato civile, recapito telefonico del soggetto cui andrà intestato l’immobile (non sarà possibile intestare l’immobile a soggetto diverso da quello che sottoscrive l’offerta), il quale dovrà anche presentarsi all’udienza fissata per la vendita. Se l’offerente è coniugato e in regime di comunione legale dei beni, dovranno essere indicati anche i corrispondenti dati del coniuge. Se l’offerente è minorenne, l’offerta dovrà essere sottoscritta dai genitori previa autorizzazione del giudice tutelare;

-     i dati identificativi del bene per il quale l’offerta è proposta;

-     l’indicazione del prezzo offerto che non potrà essere inferiore al prezzo minimo sotto indicato a pena di esclusione, salvo quanto indicato al punto 7;

All’offerta dovrà essere allegato un assegno circolare non trasferibile intestato alla cancelleria del Tribunale o al Notaio delegato (ovvero a “Fallimento N.”), per un importo pari al 10 per cento del prezzo offerto, a titolo di cauzione, che sarà trattenuta in caso di rifiuto dell’acquisto, nonché altro assegno pari al 20% del prezzo offerto a titolo di acconto per le spese;

L’offerta presentata è irrevocabile. Essa, peraltro, non dà diritto all’acquisto del bene, restando piena facoltà del giudice di valutare se dar luogo o meno alla vendita, e ciò anche in caso di unico offerente. La persona indicata nell’offerta come intestataria del bene è tenuta a presentarsi all’udienza sopra indicata; in mancanza il bene potrà essere aggiudicato anche ad altro offerente per minore importo e la differenza sarà addebitata all’offerente non presentatosi.

In caso di aggiudicazione, l’offerente è tenuto al versamento del saldo del prezzo e degli oneri, diritti e spese di vendita nel termine indicato in offerta, ovvero in caso di mancata indicazione del termine, entro 60 giorni dall’aggiudicazione. Nello stesso termine dovrà essere effettuato un deposito. Per il pagamento degli oneri fiscali e spese, nella misura che sarà indicata dopo la aggiudicazione.

In caso di inadempimento, la aggiudicazione sarà revocata  e l’aggiudicatario perderà tutte le somme versate.

In caso di più offerte valide, si procederà a gara sulla base della offerta più alta. Il bene verrà definitivamente aggiudicato a chi avrà effettuato il rilancio più alto.

l’offerta non conforme, per importo del prezzo o altro, alle condizioni sopra riportate, resterà efficace anche sino alla successiva vendita e potrà essere utilizzata dal giudice per determinare il contenuto della nuova ordinanza di vendita con obbligo di partecipazione dell’offerente.

CONDIZIONI DELLA VENDITA

La vendita avviene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze, accessioni, ragioni ed azioni, servitù attive e passive; la vendita è a corpo e non a misura; eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo. La presente vendita forzata non è soggetta alle norme concernenti la garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà essere risolta per alcun motivo. Conseguentemente l’esistenza di eventuali vizi, mancanza di qualità o difformità della cosa venduta, oneri di qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici ovvero derivanti dalla eventuale necessità di adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell’anno in corso e dell’anno precedente non pagate dal debitore -, per qualsiasi motivo non considerati anche se occulti, inconoscibili o comunque non evidenziati in perizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò tenuto conto nella valutazione dei beni. 

L’immobile viene venduto libero da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti. Se esistenti al momento della vendita, eventuali iscrizioni e trascrizioni di pignoramenti saranno cancellate a spese e cura della procedura. Se occupato dal debitore, o da terzi senza titolo, nel decreto di trasferimento sarà ordinato l’immediato sgombero.

Ogni onere fiscale derivante dalla vendita (IVA, Imposta di Registro, cancellazione di formalità pregiudizievoli) sarà a carico dell’aggiudicatario, fatta eccezione per l’Invim.

La proprietà del bene ed i conseguenti oneri saranno a favore ed a carico dell’aggiudicatario dalla data di efficacia del decreto di trasferimento.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti disposizioni di legge.

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